Cari amici,

è nel nostro interesse informarVi delle normative in continuo mutamento riguardo ai recuperi fiscali. Noi di Fapir siamo al vostro fianco per chiarire tutti i dubbi e guidarvi alle informazioni necessarie.

Nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di

imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante (diversa dal superbonus 110%), il nuovo co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 dispone che:

 

 

 

L’obbligo del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese esteso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, è obbligatorio, in via di principio, per tutte le comunicazioni trasmesse a partire dal 12.11.2021.

 

Con riguardo ai bonus diversi dal super-bonus, la circ. 16/2021 precisa che:

 

  1. i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021.

 

  1. il visto di conformità, per l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, può
    essere rilasciato dai medesimi soggetti abilitati al suo rilascio nel caso di “opzioni superbonus”, con applicazione delle medesime sanzioni in caso di conformità infedele;a sua volta l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici abilitati al suo rilascio con riguardo alle spese relative a “interventi superbonus” (rinvio che fa supporre che, secondo l’Agenzia, non sia possibile, nemmeno per gli interventi “minori”, la sostituzione dell’attestazione di congruità a cura del tecnico abilitato con la dichiarazione rilasciata dal fornitore o l’installatore; sul punto sarebbe però stato preferibile un chiarimento esplicito);

 

l’attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario che si riferisca a interventi che “risultino perlomeno iniziati”.

 

 

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